Il tributo in oggetto colpisce i soggetti che occupano o detengono locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti, nel territorio comunale in cui è attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Questi soggetti devono presentare entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica della superficie dei locali ed aree tassabili occupate siti nel territorio del Comune ha effetto anche per gli anni successivi base imponibile è costituita dalla superficie calpestabile espressa in metri quadrati moltiplicata per le tariffe unitarie relative alle varie categorie che sono deliberate annualmente dall’organo comunale competente. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali pericolosi, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi. Tuttavia molti dei rifiuti speciali che prima il Comune non era tenuto a smaltire sono stati assimilati con deliberazione del Consiglio comunale ai rifiuti solidi urbani. Sono comunque esclusi dalla tassazione le aree comuni del condominio. Vige, tutt’ora, il principio in base al quale il gettito complessivo della tassa non può superare il costo dei servizi quale risulta dal conto consuntivo.
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