INFORMATIVA ACCONTO IMU 2023
Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, il pagamento dell’imposta IMU 2023 dovuta in acconto (50%) deve essere effettuato entro il 16 giugno 2023 applicando le aliquote approvate con Deliberazione Consiliare n. 5 del 10/02/2023 così come riportate nel prospetto seguente:
Aliquota ridotta per abitazione principale delle unità immobiliari imponibili di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 1,comma 741, lett b) della Legge n. 160/2019 | 0,40 per cento |
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali così come definiti dall’art. 1 comma 750 della Legge n. 160/2019 | 0,00 per cento (azzeramento dell’aliquota) |
Aliquota per i “beni merce” così come definiti dall’art. 1, comma 751 della Legge n. 160/2019 | esenti |
Aliquota per i fabbricati di categoria D (ad eccezione dei fabbricati di categoria D/10) | 0,83 per cento, di cui lo 0,76 per cento riservato allo Stato |
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili | 0,83 per cento |
Resta ferma la possibilità per il contribuente di pagare in un’unica soluzione l’importo complessivo annuo nello stesso termine del 16 giugno c.a.
La modalità di versamento del tributo, in autoliquidazione, potrà essere equivalentemente effettuata mediante:
- modello F24, utilizzando anche eventuali crediti ammessi in compensazione dall’Agenzia delle Entrate;
- utilizzando la piattaforma dei pagamenti elettronici degli Enti pubblici della Regione Autonoma Valle d’Aosta, sezione pagamenti online, accedendo al seguente link https://it.riscossione.regione.vda.it/pagonet2AO/pagonet/spontaneo1.do?id=8&auto=false&prot=N
L’IMU 2023 dal punto vista della normativa presenta le seguenti novità:
- Esenzione IMU su immobili occupati abusivamente (Art. 1, commi 81- 82, legge 29 dicembre 2022, n. 197)
Viene introdotto un nuovo caso di esenzione IMU all’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, attraverso la lettera g-bis che esenta dal pagamento dell’imposta municipale propria i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia. La nuova disposizione è volta a stabilire che nessun tributo è dovuto in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell’immobile, per il quale sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (Art. 614, comma secondo, c.p.) e invasione di terreni e edifici (Art. 633 c.p.), ovvero per i casi in cui l’immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale. Per fruire del beneficio il soggetto passivo è tenuto a comunicare il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione al comune, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali; analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all’esenzione.
- Definizione abitazione principale.
Con la sentenza 209 depositata il 13 ottobre 2022 è stata dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, 4° periodo, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 1, comma 707, lettera b), della Legge 147/2013 nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre:«per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»
PER IL CALCOLO IN AUTOLIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DOVUTA E L’EVENTUALE STAMPA COMPLETA DEL RELATIVO MODELLO F24, SI SUGGERISCE DI ACCEDERE AL SITO INTERNET WWW.AMMINISTRAZIONICOMUNALI.IT
Per ulteriori informazioni vedasi le comunicazioni sottostanti relative alle annualità precedenti:
ANNO 2022
L’IMU 2022 presenta poche novità, alcune già note in quanto previste dalla normativa degli anni precedenti.
Vediamole nel dettaglio:
- MODIFICA RIDUZIONE IMU ESTERO (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- legge di bilancio 2022). Limitatamente all’anno 2022, si dispone la riduzione IMU al 37,5 per cento per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%
•ESENZIONE IMU “BENI MERCE” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 – legge di Bilancio 2020) . A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza. (norma già in uso fino al 2020)
•ABITAZIONE PRINCIPALE (art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021). La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi – siti nello stesso comune oppure in comuni diversi – l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale.
•ESENZIONE IMMOBILI CAT. D3 (art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020). Per il 2022, così come per il saldo 2020 e per l’anno 2021, resta confermata l’esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.
Non esistono più altre esenzioni o riduzioni legate all’emergenza covid-19 per l’anno 2022.
ANNO 2021
INFORMATIVA SALDO IMU 2021
Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, il pagamento dell’imposta IMU 2021 dovuta a saldo deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2021 applicando le aliquote approvate con Deliberazione Consiliare n. 15 del 05/08/2020, che sono state confermate anche per il 2021, al netto di quanto già versato in sede di pagamento dell’acconto.
Resta invariata la modalità di pagamento del tributo, che deve essere effettuato mediante modello F24, utilizzando anche eventuali crediti ammessi in compensazione dall’Agenzia delle Entrate.
Sono confermate tutte le informazioni comunicate per l’acconto IMU 2021, inoltre si segnalano le seguenti esenzioni dal versamento del saldo IMU 2021 – emergenza Covid–19:
- Esenzione dal versamento dell’imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori Decreto 73/2021 Sostegni-bis
Ai sensi dell’art. 4-ter del Dl 73/2021 (c.d. Sostegni-bis), alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’imposta municipale propria (IMU) relativa all’immobile predetto. L’esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. 2. I predetti soggetti hanno diritto al rimborso della prima rata dell’IMU relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. E’ necessario attestare il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione dall’IMU nonché l’importo del rimborso nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione di cui al D.M. 30 ottobre 2012, nell’attesa che venga adottato il nuovo decreto previsto dal comma 769 dell’art. 1 della L. 160/2019. La dichiarazione IMU 2021 deve essere presentata entro il 30/06/2022.
Come chiedere il rimborso: presentare istanza di rimborso, allegando una copia del documento di identità, indicando i dati identificativi dell’immobile e dichiarando i seguenti elementi che danno diritto al rimborso: possesso dell’immobile; concessione dello stesso in locazione a uso abitativo; estremi del provvedimento con cui è stata ottenuta una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021 oppure una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021; estremi del versamento della prima rata o dell’unica rata dell’IMU riferita all’anno 2021; importo di cui si chiede il rimborso; coordinate bancarie. L’istanza può essere presentata:
- a mezzo pec: protocollo@pec.comune.verres.ao.it
- a mezzo mail: tributi@comune.verres.ao.it oppure segreteria@comune.verres.ao.it
- di persona all’ufficio Protocollo del Comune
- per posta all’indirizzo “Comune di Verrès – Via Caduti Libertà, 20 – 11029 Verrès (AO)”
Esenzione dal versamento dell’imposta municipale propria ai sensi dell’art 78 DL 104/2020
Il comma 3 dell’art. 78 del D.L. n. 104/2020 prevede che per gli immobili di cui al comma 1, lettera d), non sia dovuta l’IMU per gli anni 2021 e 2022 sia in acconto che a saldo. Trattasi degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, sempre che ci sia coincidenza tra proprietari e gestori delle attività. Per comunicare il diritto all’esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2021 (scadenza 30/06/2022) con il modello di dichiarazione di cui al D.M. 30 ottobre 2012, indicando nelle annotazioni il possesso dei requisiti.
INFORMATIVA I.M.U. 2021
NOVITA’ 2021
- Cittadini italiani residenti all’estero
I cittadini italiani residenti all’estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia: riduzione 50% dell’imposta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà, usufrutto o altro diretto reale.
- Esenzione acconto IMU per il Settore turistico e per i possessori di PARTITA I.V.A., prevista a seguito dell’emergenza COVID:
Non pagano l’acconto IMU 2021 le imprese del settore turismo e spettacolo e l’acconto IMU non è dovuto, inoltre, dalle partite IVA beneficiarie dei contributi a fondo perduto previsti nella legge di conversione del decreto Sostegni, nel rispetto di specifici requisiti, così, come meglio precisato;
- La Legge n. 178 del 30.12.2020 (legge di bilancio 2021), all’art. 1, comma 599, ha previsto che per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa agli:
- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- La legge del 21 maggio 2021, n 69 di conversione del decreto sostegni all’art. 6 – sexies , ai commi 1 e 2 (che vengono integralmente sottoriportati), prevede l’esenzione dal pagamento della prima rata dell’Imu 2021 dovuta in relazione agli immobili posseduti da contribuenti in possesso dei requisiti per accedere al contributo a fondo perduto. Si tratta dei titolari di partita Iva attiva alla data del 23 marzo 2021, che: producono reddito agrario o svolgono attività d’impresa, arte o professione che non hanno superato nel 2019 la soglia di 10 milioni di euro di ricavi o compensi; a condizione che nel 2020 hanno avuto un ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi inferiore di almeno il 30% rispetto a quello dell’anno precedente.
Art. 6 – sexies- Esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria
- In considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, per l’anno 2021 non e’ dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto che così recita:
“1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e’ riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attivita’ d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
- Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attivita’ risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all’articolo 74 nonche’ ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonche’ ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico o con compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.
- L’esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attivita’ di cui siano anche gestori.
Si invita il contribuente, ad ogni modo, di comunicare all’Ufficio Tributi di trovarsi nelle predette condizioni al fine di evitare accertamenti in fase di controllo.
- Genitore affidatario figli minori in caso di separazione
Anche per l’anno 2021 la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli minori a seguito di provvedimento del giudice non si applica IMU in quanto il diritto di abitazione viene riconosciuto in capo al genitore affidatario (ai soli fini dell’IMU).
Versamenti
I termini ordinari per il versamento dell’IMU (Imposta municipale propria) sono i seguenti:
Acconto il 16 giugno 2021 |
Saldo il 16 dicembre 2021 |
Unica soluzione il 16 giugno 2021 |
Dal 2021 la rata di acconto è pari all’imposta dovuta per il primo semestre, sempre calcolata facendo riferimento alle aliquote dell’anno precedente. Il saldo è calcolato con riferimento agli immobili posseduti nel secondo semestre dell’anno in corso e include il conguaglio anche sulla prima rata per tener conto delle aliquote deliberate nell’anno. Quindi per un immobile posseduto da marzo 2021 si paga l’acconto calcolato con le aliquote 2020 per 4 mesi ed il saldo calcolato con le aliquote 2021 per 6 mesi cui si deve sommare il conguaglio per la eventuale differenza di aliquote sui prima 4 mesi. Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso”.
Si richiamano, pertanto, le aliquote, detrazioni, riduzioni deliberate per l’anno 2020 (Il Comune di Verres al momento non ha deliberato le nuove aliquote per l’anno 2021. Si rammenta che nel caso non vengano deliberate le aliquote, le detrazioni , riduzioni per l’anno 2021 rimangono in vigore quelle dell’anno precedente):
Aliquota ridotta per abitazione principale le unità immobiliari imponibili di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 1,comma 741, lett b) della Legge n. 160/2019 | 0,40 per cento |
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali così come definiti dall’art. 1 comma 750 della Legge n. 160/2019 | 0,00 per cento (azzeramento dell’aliquota) |
Aliquota per i “beni merce” così come definiti dall’art. 1, comma 751 della Legge n. 160/2019 | 0,00 per cento (azzeramento dell’aliquota) |
Aliquota per i fabbricati di categoria D | 0,76 per cento, interamente introitato dallo Stato |
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili | 0,76 per cento |
- la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00
- riduzione d’imposta del 50% sulle aree fabbricabili utilizzate per l’esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali nel caso che il possessore non sia anche conduttore del fondo.
Per ogni altra informazione si rimanda all’informativa pubblicata per l’anno 2020
INFORMATIVA I.M.U. 2020
La Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), nell’art. 1 e, più precisamente, nei comma dal 738 al 783, ha riscritto la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), accorpando la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti; viene pertanto abrogata la disciplina della TASI e della relativa Imposta Unica Comunale (I.U.C.) prevista dalla L. 147/2013 e gran parte dell’art. 13 del D.L. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) e degli art. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale);
Vediamo le principali novità:
-Viene introdotta la figura del genitore affidatario (quindi anche per le coppie non coniugate), al posto dell’ex coniuge che torna a pagare l’IMU in assenza di figli minori.
-Viene eliminata l’equiparazione ad abitazione principale del soggetto A.I.R.E
-La dichiarazione della NUOVA IMU viene riportata al 30 giugno. La novità principale riguarda gli enti non commerciali che hanno l’obbligo annuale della presentazione della dichiarazione.
– I cosiddetti beni merce tornano tassabili ai fini IMU. Il legislatore precisa che torneranno esenti dal 1° gennaio 2022 (tuttavia il Comune può azzerare l’aliquota già dal 2020 .
– Per poter beneficiare della riduzione d’ imposta al 50% degli immobili inagibili deve essere stata redatta da un tecnico abilitato, una relazione che attesti la condizione dell’immobile.
– In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
Il Comune di Verres, ha dunque pubblicato nei termini e nei modi di cui sopra, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 05 agosto 2020, recante “Imposta municipale propria (I.M.U.) – approvazione aliquote, detrazioni, riduzioni per l’anno 2020.” e ha sostanzialmente stabilito di mantenere per quanto possibile le aliquote, riduzioni e detrazioni già applicate nell’anno 2019 ed in particolare:
di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria (IMU), con efficacia dal 1° gennaio 2020:
Aliquota ridotta per abitazione principale le unità immobiliari imponibili di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 1,comma 741, lett b) della Legge n. 160/2019 | 0,40 per cento |
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali così come definiti dall’art. 1 comma 750 della Legge n. 160/2019 | 0,00 per cento (azzeramento dell’aliquota) |
Aliquota per i “beni merce” così come definiti dall’art. 1, comma 751 della Legge n. 160/2019 | 0,00 per cento (azzeramento dell’aliquota) |
Aliquota per i fabbricati di categoria Di | 0,76 per cento, interamente introitato dallo Stato |
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili | 0,76 per cento |
2) di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00
3)di confermare la riduzione d’imposta del 50% sulle aree fabbricabili utilizzate per l’esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali nel caso che il possessore non sia anche conduttore del fondo.
4)di dare atto che :
a) i termini ordinari per il versamento dell’IMU (Imposta municipale propria) sono i seguenti: Acconto il 16 giugno 2020 |
Saldo il 16 dicembre 2020 |
Unica soluzione il 16 giugno 2020 |
- b) ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 5 del 21/04/2020, il termine del versamento del 16 giugno 2020 è differito al 16 dicembre 2020, fatta eccezione per la quota di imposta di spettanza dello Stato dovuta per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
Ai versamenti differiti non sono applicati sanzioni, maggiorazioni o interessi. Il differimento non preclude il versamento volontario entro i termini ordinari. Non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato;
Per ulteriori e maggiori approfondimenti è consultabile il Nuovo regolamento I.M.U. approvato con deliberazione n. 14 del 5 agosto 2020
Non è dovuta la seconda rata dell’Imu 2020, per il Comune di Verrès, in scadenza il prossimo 16 dicembre, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività elencate in maniera dettagliata nell’allegato 1, del Dl 137/2020 (decreto “Ristori”) sotto riportato e riguardano i settori della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande (bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti), della ricettività alberghiera, del turismo, dello sport, del benessere fisico (piscine, palestre), dello spettacolo, della cultura, dell’organizzazione di fiere e altri eventi, nonché nell’allegato 2 del Dl 149/20 (decreto “Ristori Bis”).L’agevolazione, però, spetta soltanto se c’ècoincidenza tra proprietario dell’immobile e gestore dell’attività che in esso viene esercitata.
Codice ATECO | Percentuale contributo a fondo perduto |
493210 – Trasporto con taxi | 100,00% |
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente | 100,00% |
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 200,00% |
551000 – Alberghi | 150,00% |
552010 – Villaggi turistici | 150,00% |
552020 – Ostelli della gioventù | 150,00% |
552030 – Rifugi di montagna | 150,00% |
552040 – Colonie marine e montane | 150,00% |
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150,00% |
552052 – Attivita’ di alloggio connesse alle aziende agricole | 150,00% |
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150,00% |
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150,00% |
561011-Ristorazione con somministrazione | 200,00% |
561012-Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200,00% |
561030-Gelaterie e pasticcerie | 150,00% |
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150,00% |
561042-Ristorazione ambulante | 200,00% |
561050-Ristorazione su treni e navi | 200,00% |
562100-Catering per eventi, banqueting | 200,00% |
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150,00% |
591300 – Attivita’ di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | 200,00% |
591400-Attivita’ di proiezione cinematografica | 200,00% |
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport | 200,00% |
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200,00% |
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 200,00% |
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attivita’ di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200,00% |
799020 – Attivita’ delle guide e degli accompagnatori turistici | 200,00% |
823000-Organizzazione di convegni e fiere | 200,00% |
855209 – Altra formazione culturale | 200,00% |
900101 – Attivita’ nel campo della recitazione | 200,00% |
900109 – Altre rappresentazioni artistiche | 200,00% |
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200,00% |
900209 – Altre attivita’ di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200,00% |
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie | 200,00% |
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200,00% |
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) | 200,00% |
931110-Gestione di stadi | 200,00% |
931120-Gestione di piscine | 200,00% |
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200,00% |
931190-Gestione di altri impianti sportivi | 200,00% |
931200-Attivita’ di club sportivi | 200,00% |
931300-Gestione di palestre | 200,00% |
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200,00% |
931999-Altre attivita’ sportive nca | 200,00% |
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici | 200,00% |
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400,00% |
932930-Sale giochi e biliardi | 200,00% |
932990-Altre attivita’ di intrattenimento e di divertimento nca | 200,00% |
949920 – Attivita’ di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200,00% |
949990 – Attivita’ di altre organizzazioni associative nca | 200,00% |
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) | 200,00% |
A cui si aggiunge l’allegato 2 del D.L 149/2020 qui sotto riportato:
Codice ATECO | Attività | percentuale del contributo a fondo perduto |
47.19.10 | Grandi magazzini | 200% |
47.19.90 | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari | 200% |
47.51.10 | Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa | 200% |
47.51.20 | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria | 200% |
47.53.11 | Commercio al dettaglio di tende e tendine | 200% |
47.53.12 | Commercio al dettaglio di tappeti | 200% |
47.53.20 | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) | 200% |
47.54.00 | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati | 200% |
47.64.20 | Commercio al dettaglio di natanti e accessori | 200% |
47.78.34 | Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori | 200% |
47.59.10 | Commercio al dettaglio di mobili per la casa | 200% |
47.59.20 | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame | 200% |
47.59.40 | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico | 200% |
47.59.60 | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti | 200% |
47.59.91 | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico | 200% |
47.59.99 | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca | 200% |
47.63.00 | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati | 200% |
47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti | 200% |
47.71.40 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle | 200% |
47.71.50 | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte | 200% |
47.72.20 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio | 200% |
47.77.00 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria | 200% |
47.78.10 | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio | 200% |
47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) | 200% |
47.78.32 | Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato | 200% |
47.78.33 | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi | 200% |
47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere | 200% |
47.78.36 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) | 200% |
47.78.37 | Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti | 200% |
47.78.50 | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari | 200% |
47.78.91 | Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo | 200% |
47.78.92 | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) | 200% |
47.78.94 | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) | 200% |
47.78.99 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca | 200% |
47.79.10 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano | 200% |
47.79.20 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato | 200% |
47.79.30 | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati | 200% |
47.79.40 | Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) | 200% |
47.81.01 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli | 200% |
47.81.02 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici | 200% |
47.81.03 | Commercio al dettaglio ambulante di carne | 200% |
47.81.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca | 200% |
47.82.01 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento | 200% |
47.82.02 | Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie | 200% |
47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti | 200% |
47.89.02 | “Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio” | 200% |
47.89.03 | “Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso” | 200% |
47.89.04 | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria | 200% |
47.89.05 | “Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico” | 200% |
47.89.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca | 200% |
47.99.10 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) | 200% |
96.02.02 | Servizi degli istituti di bellezza | 200% |
96.02.03 | Servizi di manicure e pedicure | 200% |
96.09.02 | Attività di tatuaggio e piercing | 200% |
96.09.03 | Agenzie matrimoniali e d’incontro | 200% |
96.09.04 | Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) | 200% |
96.09.09 | Altre attività di servizi per la persona nca | 200% |
PROROGA DEL VERSAMENTO I.M.U. IN ACCONTO PER L’ANNO 2020 ED ABOLIZIONE PRIMA RATA FABBRICATI DI CATEGORIA D/2 (ALBERGHI/PENSIONI) NEL SOLO CASO IN CUI IL POSSESSORE SIA ANCHE GESTORE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge regionale n. 5 del 21/04/2020, il termine del versamento del 16 giugno 2020 è differito al 16 dicembre 2020, fatta eccezione per la quota di imposta di spettanza dello stato dovuta per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. per quest’ultimi il termine rimane il 16 giugno 2020 . Tuttavia il decreto-legge 19 maggio 2020 (il cosiddetto decreto rilancio) recante “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19” prevede l’abolizione del versamento della prima rata dell’imu, quota-stato e quota-comune, in scadenza alla data del 16 giugno 2020 esclusivamente per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e pensioni, e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. la norma prevede la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali.
Nulla preclude il versamento volontario della prima rata nel termine ordinario del 16 giugno 2020 il quale in sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata in acconto da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di imu per l’anno 2019. Per gli anni successivi la prima rata in acconto è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote, pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
QUOTA D’IMPOSTA A FAVORE DELLO STATO
La Legge n. 160/2019 stabilisce che nel 2020 è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.
Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
Di conseguenza:
per gli immobili classificati nel gruppo catastale D | · la quota d’imposta calcolata allo 0,76% deve essere versata allo Stato;
· la differenza con l’aliquota deliberata dal Comune spetta al Comune medesimo. |
per gli immobili diversi da quelli in categoria D | · l’intero ammontare dell’imposta dovuta deve essere versato al Comune. |
La quota d’imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente alla quota d’imposta dovuta al Comune utilizzando gli appositi codici tributo, istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 33/E del 21 maggio 2013:
- 3925 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
- 3930 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il versamento dell’IMU è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (MODELLO F24), ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice (piattaforma PAGOPA) al momento non ancora attiva nel comune di Verrès.
PAGAMENTO CON MODELLO F24
Il pagamento, cumulativo per tutti gli immobili posseduti da ogni contribuente nel Comune di Verrès, può essere effettuato utilizzando il modello F24, che non prevede l’applicazione di commissioni.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate numero 75075 del 19 giugno 2013, sono stati modificati i modelli F24 ordinario ed F24 semplificato nonché le relative avvertenze di compilazione.
Ai modelli, nell’intestazione della “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, è stato inserito il campo “IDENTIFICATIVO OPERAZIONE”. In tale campo i contribuenti, ove richiesto dal Comune, dovranno inserire un codice identificativo dell’operazione cui si riferisce il versamento.
Tali modifiche hanno effetto dal 01 luglio 2013. I modelli F24 preesistenti alle modifiche saranno utilizzabili fino al 30 aprile 2014, laddove per il versamento non sia richiesta la compilazione del nuovo campo “IDENTIFICATIVO OPERAZIONE”.
Con circolare n. 27 del 19 settembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014.
DOVE SI TROVA IL MODELLO F24
Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito Dell’Agenzia delle Entrate.
COME SI PAGA CON MODELLO F24
Il versamento può essere eseguito presso gli sportelli di qualunque concessionaria o banca convenzionata e presso gli uffici postali:
- in contanti;
- con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
- con carta POSTAMAT, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale;
- con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di sé stesso o con assegni circolari o vaglia postali emessi all’ordine dello stesso contribuente e girati per l’incasso alla banca o a Poste. In ogni caso l’assegno o il vaglia devono essere di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Nel caso in cui l’assegno postale venga utilizzato per pagare tramite Poste l’operazione dovrà essere eseguita all’ufficio postale ove è intrattenuto il conto.
- con assegni circolari e vaglia cambiari, presso i concessionari.
Attenzione: nel caso in cui l’assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.
Si ricorda inoltre che tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente in via telematica.
Il pagamento può avvenire anche on-line tramite i servizi di home banking o tramite il portale Fisconline dell’Agenzia delle Entrate.
Il versamento deve essere arrotondato all’euro con il seguente criterio: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso (es. totale da versare: 115,49 euro diventa 115,00 euro; totale da versare 115,50 euro diventa 116,00 euro); l’arrotondamento all’unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.
La quota d’imposta spettante al Comune e quella spettante allo Stato vanno versate contestualmente, e devono essere distinte utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013.
Di seguito si riportano i codici tributo per il versamento dell’IMU:
QUOTA COMUNE | 3912 | IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE |
3914 | IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE | |
3916 | IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE | |
3918 | IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE | |
3923 | IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE | |
3924 | IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE | |
3930 | IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE | |
QUOTA STATO | 3925 | IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO |
COME SI COMPILA IL MODELLO F24
Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale e il codice catastale del Comune di Verrès (C282).
Il 25 maggio 2012 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con proprio provvedimento, ha approvato un nuovo modello F24 “semplificato”, che può essere utilizzato in alternativa al modello F24 “ordinario” già in vigore dal 18 aprile 2012.
Si riportano di seguito alcune indicazioni per la compilazione dei due modelli.
MODELLO F24 “ORDINARIO”
Per il versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) deve essere utilizzata la sezione “IMU e altri tributi locali”.
(Per i versamenti da indicare in questa sezione, nel campo “IDENTIFICATIVO OPERAZIONE” è riportato, ove richiesto dal Comune, il codice identificativo dell’operazione cui si riferisce il versamento, comunicato dallo stesso Comune). Il Comune di Verres con riferimento al tributo IMU ad oggi non ha previsto alcun codice identificativo dell’operazione, quindi il campo non deve essere compilato.
In ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:
- nello spazio “codice ente/codice comune”, il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri; nel caso del Comune di Verrès è C282;
- nello spazio “Ravv” barrare la casella se il pagamento di riferisce al ravvedimento;
- nello spazio “Immob. Variati” barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione;
- nello spazio “Acc.” barrare se il pagamento di riferisce all’acconto;
- nello spazio “Saldo” barrare se il pagamento di riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo tre cifre);
- lo spazio “rateazione” deve essere compilato solo se l’Amministrazione finanziaria fornisce le relative istruzioni, ad esempio con circolari o risoluzioni.
- nello spazio “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv”, indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata;
- nello spazio “importi a debito versati” indicare l’importo a debito dovuto;
- nel caso di diritto alla detrazione, indicare l’imposta al netto della stessa, da esporre nell’apposita casella in basso a sinistra.
MODELLO F24 “SEMPLIFICATO”
Per il versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) deve essere utilizzata la sezione “MOTIVO DEL PAGAMENTO”. Il nuovo modello è utilizzabile dal 1° giugno 2012 ed è composto da una sola facciata che contiene due distinte di pagamento: la parte superiore è la copia per chi effettua il versamento, la parte inferiore è la copia per la banca, l’ufficio postale o l’agente della riscossione.
Per i versamenti da indicare in questa sezione, nel campo “IDENTIFICATIVO OPERAZIONE” è riportato, ove richiesto dal Comune, il codice identificativo dell’operazione cui si riferisce il versamento, comunicato dallo stesso Comune. Il Comune di Verrès, con riferimento al tributo IMU ad oggi non ha previsto alcun codice identificativo dell’operazione, quindi il campo non deve essere compilato.
In ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:
- nello spazio “Sezione” inserire il codice “EL” (ente locale);
- nello spazio “codice ente”, inserire il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri; nel caso del Comune di VERRES è C282;
- nello spazio “ravv.” barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio “immob. variati” barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione;
- nello spazio “acc.” barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;
- nello spazio “saldo” barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio “numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio “anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “ravv.”, specificare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata;
- nello spazio “importi a debito versati” indicare l’importo a debito dovuto. Se il contribuente ha diritto alla detrazione (riportata nella colonna “detrazione”) deve indicare l’imposta al netto della stessa.
- lo spazio “rateazione” deve essere compilato solo se l’Amministrazione finanziaria fornisce le relative istruzioni, ad esempio con circolari o risoluzioni.
PAGAMENTO CON BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE
Dal 01 dicembre 2012 è possibile versare anche mediante apposito bollettino postale.
Con Decreto del 23 novembre 2012, infatti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il modello di bollettino di conto corrente postale.
Il numero di conto corrente è il seguente: 1008857615 ed è valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale.
Il conto corrente postale per il versamento dell’Imposta Municipale Propria è obbligatoriamente intestato a “PAGAMENTO IMU“.
Sul bollettino andranno inseriti obbligatoriamente i seguenti dati:
- CODICE FISCALE del soggetto che ha eseguito il versamento;
- CODICE CATASTALE DEL COMUNE ove sono siti gli immobili (per Verrès è C282);
- INFORMAZIONI ED IMPORTI indicati in relazione alle varie tipologie di immobili possedute.
DOVE SI TROVA IL BOLLETTINO DI C/C POSTALE:
La società Poste Italiane S.p.A. provvede a far stampare a proprie spese i bollettini, assicurandone la disponibilità gratuita presso tutti gli uffici postali.
PAGAMENTO PER I RESIDENTI ALL’ESTERO
L’IMU, Imposta Municipale Propria, è dovuta anche da tutti coloro (italiani o stranieri) che, pur non essendo residenti nel territorio dello Stato, possiedono in Italia fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli in qualità di proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ecc.). Deve essere calcolata seguendo le disposizioni generali illustrate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) relativamente al versamento da effettuare allo Stato.
Anche i soggetti non residenti dovranno, pertanto, versare l’IMU seguendo le disposizioni generali illustrate nella su citata circolare. Coloro che non potessero utilizzare il modello F24, possono provvedere nei modi seguenti (come specificato nel Comunicato Stampa del 31 maggio 2012 emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze):
- per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono effettuare un bonifico bancario sul conto di tesoreria presso UNICREDIT SpA (codice BIC: UNCRITM1EE8), intestato a Comune di Verres, utilizzando il codice IBAN IT43L0200831690000000586258
- per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC: BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.
La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nelle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate 35/E del 12 aprile 2012e n. 33/E del 21 maggio 2013;
- l’annualità di riferimento;
- l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate.
Si precisa, infine, che non sono più applicabili le disposizioni di cui all’art. 1, comma 4-bis, del D. L. 23 gennaio 1993 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, in base alla quale era prevista per tali soggetti la possibilità di versare l’ICI in un’unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3%.
PAGAMENTO ENTI NON COMMERCIALI
Il versamento dell’imposta dovuta dai soggetti di cui alla lettera i), del comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs n. 504/92 – enti non commerciali – è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote deliberate dal comune.
I soggetti suddetti eseguono i versamenti dell’imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2020.
In sede di prima applicazione dell’imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU per l’anno 2019
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2020.
INFORMATIVA IMU 2019 PER IL VERSAMENTO PRIMA RATA (ENTRO IL 17 GIUGNO 2019)
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 20 marzo 2019, sono state confermate per l’anno di imposta 2019 le modalità applicative adottate nell’anno 2017 che si riportano di seguito.
Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate alcune variazioni alla IUC in particolare per l’IMU come evidenziate nel seguente dettaglio:
1) IMMOBILI COSI’ DETTI “IMBULLONATI”.
Esclusione dei macchinari cosidetti “imbullonati” dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E: “Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”
2) RIDUZIONE IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D’USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL 1° GRADO
IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c’è la condizione che l’immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9) Per ulteriori dettagli consultare la sezione Comodato gratuito
4) IMU IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO:
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 18/04/2016 è stata introdotta la seguente riduzione:
TERRENI DESTINATI ALL’UTILIZZAZIONE AGRO SILVO PASTORALE
L’introduzione della riduzione d’imposta del 50% sulle aree fabbricabili utilizzate per l’esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali nel caso che il possessore non sia anche conduttore del fondo.
E’ confermata a titolo definitivo per l’anno 2019 l’aliquota ordinaria dello 0,76 per cento applicabile a tutte le tipologie di immobili soggetti ad imposizione.
Il versamento IMU 2019 per il Comune di Verres è esclusa per le seguenti categorie di immobili:
1) ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE ESCLUSI I FABBRICATI CLASSIFICATI IN CATEGORIA CATASTALE A1-A8-A9, così intesa: Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L’esclusione vale anche per le relative pertinenze nel limite di una per ogni categoria catastale C/2, C/6, C/7. L’esclusione dal pagamento è rapportata al periodo dell’anno durante il quale permane la destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale. A tal fine il mese iniziale o quello finale si computano solo qualora le condizioni richieste si siano verificate e protratte per più di quindici giorni.
2) ABITAZIONI EQUIPARATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (pertanto escluse dal pagamento)
a) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l’unità immobiliare (una ed una sola) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. L’esclusione si applica ad una ed una sola unità immobiliare posseduta.
c) gli immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e a quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica . Tale condizione, a pena di decadenza, dovrà essere dichiarata nell’apposita dichiarazione ai fini IMU;
d) il fabbricato, iscritto o iscrivibile al Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare purché non sia censito nelle categorie catastali A1 – A8 – A9, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, d. lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. In relazione a tali immobili non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di abitazione principale. Tali condizioni, a pena di decadenza, dovranno essere dichiarate nell’apposita dichiarazione ai fini IMU.
3) TERRENI AGRICOLI (condotti o meno) E FABBRICATI RURALI (abitativi e ad uso strumentale).
Esenti dall’applicazione nel Comune di Verrès.
4) FABBRICATI COSIDDETTI MERCE.
A decorrere dal 1° luglio 2013 non è dovuta l’Imposta Municipale Propria in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.2. Ai fini dell’applicazione della disciplina prevista, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza, dichiarazione al Comune corredata da idonea documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti entro il termine ultimo del 30 giugno dell’anno successivo.
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PER COSA SI PAGA
L’IMU è un’imposta comunale di natura fondamentalmente patrimoniale che, pur derivando in gran parte dall’ICI, nella sua applicazione presenta significative differenze.
Il presupposto impositivo è il possesso di fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili così come definito dall’art. 2 del D.Lgs. 504/1992.
Per i fabbricati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
– 160 fabbricati classificati nel gruppo A e nelle categorie C/2, C/6 e C7, con esclusione della categoria A/10 (uffici)
– 140 fabbricati classificati nel gruppo B e nelle categorie C/3 (laboratori), C/4 (fabbricati per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari)
– 80 fabbricati classificati nelle categorie A/10 e D/5 (istituti di credito e assicurazioni)
– 65 fabbricati classificati nel gruppo D, con esclusione della categoria D/5
– 55 fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe)
I terreni agricoli, siccome tutto il territorio valdostano ricade per decreto in zona montana, risultano esenti dal pagamento.
Per le aree fabbricabili restano invece confermate le modalità previste per l’ICI.
Alla base imponibile, così determinata ai fini IMU, saranno poi applicate le aliquote deliberate dal Comune che qui di seguito si indicano:
ALIQUOTE:
– Aliquota ordinaria dello 0,76%(7,6 per mille) applicabile a tutte le tipologie di immobili
– Aliquota ridotta dello 0,4% (4 per mille) per l’abitazione principale e relative pertinenze esclusivamente per i fabbricati classificati in categoria catastale A1-A8-A9 (al massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7)
CHI LA PAGA
Soggetti passivi sono il proprietario di immobili, inclusi terreni ed aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ovvero il titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi sugli stessi. Sono inoltre soggetti passivi il locatario finanziario e il concessionario di aree demaniali.
QUANDO
Il contribuente dovrà versare l’IMU in acconto tra il 1° giugno e il 17 giugno 2019 e il saldo tra il 1° dicembre e il 16 dicembre 2019. Dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo modello F24, secondo le istruzioni indicate nella risoluzione n. 35/E del 12/04/2012 dell’ Agenzia delle Entrate, codice comune per Verrès C282 e coi seguenti codici tributo (si fa presente che non è più possibile utilizzare il bolettino di conto corrente postale.)
CODICI TRIBUTO PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO
3916 aree fabbricabili
3918 altri fabbricati
3925 fabbricati di categoria catastale D (eccetto i D/10 fabbricati rurali ad uso strumentali esenti in Valle d’Aosta)
Per effettuare il calcolo on-line dell’imposta ed acquisire ulteriori informazioni in merito alle modalità di pagamento del tributo clicca qui oppure sul banner presente in fondo alla pagina
CODICE CASTASTALE DEL COMUNE
Si informa infine che il codice del Comune di Verrès da inserire è C282.
Il pagamento della prima rata dell’IMU deve essere in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote del comune, mentre la seconda rata sarà versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata.
ESEMPIO DI CALCOLO IMU
ALTRO FABBRICATO (seconda casa):
Calcolo: € 450,00×1.05x160x0.0076= € 574,56 Totale IMU Anno 2019
Per effettuare una simulazione di calcolo dell’IMU dovuta per i propri immobili clicca sull’icona sottostante
Comune di Verrès – Regione Autonoma Valle d’Aosta – IMU 2019
Poiché durante la simulazione di calcolo è prevista la possibilità di procedere alla stampa del modello F24 per il versamento del tributo, si ricorda agli utenti che intendono avvalersi di tale opzione di prestare la massima attenzione nell’inserimento dei dati richiesti verificando la rispondenza delle aliquote proposte a quelle stabilite dai provvedimenti adottati dall’Amministrazione comunale.
Si fa presente che per ogni tipo di informazione è a disposizione dei contribuenti (anche per via telefonica), negli orari di apertura al pubblico, il Funzionario amministrativo dell’Ufficio Tributi il sig. BRUNET Dott. Elio