IMU

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La Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019 – art. 1 commi da 738 a 783) ha “riscritto” la normativa sull’IMU, confermandone l’impianto generale.


A chi è rivolto

L'imposta è dovuta da tutti i possessori di beni immobili siti nel Comune di Verrès, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli e che rientrano nei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione dell'imposta.

Descrizione

La Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019 – art. 1 commi da 738 a 783) ha “riscritto” la normativa sull’IMU, confermandone l’impianto generale.

Di seguito i punti salienti:

  • I presupposti della “nuova” IMU sono sostanzialmente analoghi a quelle della precedente IMU, con prima casa (non di lusso) e pertinenze sempre esenti;
  • Abolizione della TASI (Tributo sui servizi indivisibili) introdotta nel 2014 ma che nel nostro Comune non si applicava in quanto l’aliquota è stata azzerata dal 2015 (escluse categorie di lusso);
  • Scompare l’agevolazione per l’abitazione immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero e già pensionati nei paesi di residenza.

Inoltre la legge regionale n. 5 del 21/4/2020 in tema di misure legate all’emergenza COVID-19 – art. 2, ha differito il termine del versamento del 16 giugno 2020 al 16 dicembre 2020, fatta eccezione per la quota di imposta di spettanza dello Stato dovuta per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D che deve essere versata entro i termini ordinari. Ai versamenti differiti non sono applicati sanzioni, maggiorazioni o interessi. Il differimento non preclude il versamento volontario entro i termini ordinari. Non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato.

L’IMU 2023 dal punto vista della normativa presenta le seguenti novità:

  • Esenzione IMU su immobili occupati abusivamente (Art. 1, commi 81- 82, legge 29 dicembre 2022, n. 197)

Viene introdotto un nuovo caso di esenzione IMU all’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, attraverso la lettera g-bis che esenta dal pagamento dell’imposta municipale propria i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia. La nuova disposizione è volta a stabilire che nessun tributo è dovuto in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell’immobile, per il quale sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (Art. 614, comma secondo, c.p.) e invasione di terreni e edifici (Art. 633 c.p.), ovvero per i casi in cui l’immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale. Per fruire del beneficio il soggetto passivo è tenuto a comunicare il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione al comune, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali; analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all’esenzione.

  • Definizione abitazione principale.

Con la sentenza 209 depositata il 13 ottobre 2022 è stata dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, 4° periodo, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 1, comma 707, lettera b), della Legge 147/2013 nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre:«per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»

PER IL CALCOLO IN AUTOLIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DOVUTA E L’EVENTUALE STAMPA COMPLETA DEL RELATIVO MODELLO F24, SI SUGGERISCE DI ACCEDERE AL SITO INTERNET WWW.AMMINISTRAZIONICOMUNALI.IT

Come fare

La modalità di versamento del tributo, in autoliquidazione, potrà essere equivalentemente effettuata mediante:

Cosa serve

Per informazioni contattare l'ufficio tributi. La modulistica e disponibile al link qui sotto:

Cosa si ottiene

Assolvimento degli obblighi di legge

Tempi e scadenze

16 Giugno di ogni anno;
16 Dicembre di ogni anno.

Quanto costa

Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, il pagamento dell’imposta IMU 2023 dovuta in acconto (50%) deve essere effettuato entro il 16 giugno 2023 applicando le aliquote approvate con Deliberazione Consiliare n. 5 del 10/02/2023 così come riportate nel prospetto seguente:

Aliquota ridotta per abitazione principale delle unità immobiliari imponibili di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 1,comma 741, lett b) della Legge n. 160/2019   0,40 per cento
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali così come definiti dall’art. 1 comma 750 della Legge n. 160/2019   0,00 per cento (azzeramento dell’aliquota)
Aliquota per i “beni merce” così come definiti dall’art. 1, comma 751 della Legge n. 160/2019   esenti
Aliquota per i fabbricati di categoria D (ad eccezione dei fabbricati di categoria D/10)   0,83 per cento, di cui lo 0,76 per cento   riservato allo Stato
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili   0,83 per cento

Resta ferma la possibilità per il contribuente di pagare in un’unica soluzione l’importo complessivo annuo nello stesso termine del 16 giugno c.a.

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Argomenti:

Pagina aggiornata il 09/01/2024

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