Assegno di maternità

  • Servizio attivo

Contributo per le madre cittadine italiane, comunitarie od extracomunitarie che non beneficiano del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità.


A chi è rivolto

L’assegno di maternità è concesso dal Comune a seguito di istanza presentata da cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

Descrizione

Istituito con Legge 448 del 23/12/1998 art. 66 poi recepito dal D.lgs. 151/2001 art. 74, spetta a tutte le madri che non beneficiano, o beneficiano in arte (strettamente per la quota mancante), del trattamento previdenziale dell’indennità di maternità.

Come fare

Presentare la richiesta entro sei mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore (affidamenti preadottivi o adozioni senza preaffidamento di un minore di età non superiore ai 6 anni o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

Cosa serve

Per fare la richiesta è necessario presentare i seguenti documenti:

  • Domanda assegno di maternità debitamente compilata
  • Attestazione I.S.E.E (indicatore della situazione economica) che certifica che il nucleo familiare del richiedente non superi un determinato tetto economico.

Cosa si ottiene

Accettazione ed elaborazione della richiesta.

Tempi e scadenze

La richiesta va presentata entro 6 mesi dalla nascita o dall'ingresso del minore in famiglia

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Argomenti:

Pagina aggiornata il 11/06/2024

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